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La propaganda istituzionale

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La propaganda istituzionale

Descrizione

Il divieto di propaganda istituzionale interessa sia le strutture che gli organi dell’Ente.
Come è noto l’art. 9, comma 6, della legge 22/02/2000, n. 28 dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto, a tutte le Pubbliche Amministrazioni, di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
In relazione a tale disciplina il successivo art. 13 della legge ha disposto l'abrogazione dell'art. 5 della Legge 10/12/93, n. 515 e, implicitamente, anche dell'art. 29 comma, 6 della Legge 25/03/93, n. 81, i quali, con formulazione identica, vietavano alle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda ancorchè inerenti alla loro attività istituzionale, nei 30 giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa. 
Si premette che l’espressione “pubbliche amministrazioni” dev'essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime consultazioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempreché, a tal fine, non vengano utilizzati i mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.
Da ciò discende che dovrebbero rientrare nel divieto di propaganda elettorale solo le attività di propaganda collegabili direttamente o indirettamente a qualsiasi attività amministrativa.
Non costituiscono attività di propaganda le forme di pubblicizzazione necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi.

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Ultimo aggiornamento:

17/06/2021, 16:17